“Il Tar del Lazio ha respinto il
ricorso presentato dai sindacati Or.S.A. Ferrovie, Federazione
Fast Confsal e Ugl Ferrovieri contro la provvedimento del
Garante deegli Scioperi che aveva introdotto nella disciplina
degli scioperi del gruppo FS fasce di garanzia nei giorni
festivi (7-10 e 18-21) e nuove regole minime di circolazione per
i treni a media e lunga percorrenza, inclusa l’Alta Velocità”.
Lo rende noto lo stesso Garante secondo cui 2la sentenza
conferma la legittimità della revisione di tale disciplina
pattizia del gruppo Fs (la precedente era ferma al 1999)”.
I giudici amministrativi hanno giudicato infondate le tesi
sindacali, rilevando come l’introduzione dei servizi di Alta
Velocità e il radicale mutamento dei flussi di passeggeri e
turisti abbiano reso necessario un aggiornamento delle
prestazioni indispensabili per evitare disagi sproporzionati
all’utenza.
Il Tribunale ha inoltre validato il criterio adottato dalla
Commissione, che aggancia la circolazione dei treni ad Alta
Velocità e degli Intercity, anche nei giorni festivi, a una
quota percentuale (pari al 33%) corrispondente alle prestazioni
garantite nel trasporto regionale. Tale scelta risponde
concretamente anche agli obblighi eurounitari di mobilità e
riprotezione dei viaggiatori sanciti dal Regolamento UE
2021/782.
Il Tar ha infine ribadito il pieno potere sostitutivo della
Commissione in caso di stallo negoziale tra le parti sociali,
riconoscendone la discrezionalità tecnica nel bilanciare
l’esercizio del diritto di sciopero con il diritto
costituzionale alla circolazione.
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